APOSTOLATO DEL MARE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Cappellani del Porto

II cappellano dell'Opera dell'Apostolato Marittimo   IV. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo è il sacerdote nominato a norma dell'art. XII, § 2, a cui la medesima autorità che lo nomina conferisce l'ufficio di cui al can. 564 del Codice di Diritto Canonico per attendere alla cura spirituale della gente del mare. Per quanto […]
10 Marzo 2014

II cappellano dell'Opera dell'Apostolato Marittimo
 

IV. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo è il sacerdote nominato a norma dell'art. XII, § 2, a cui la medesima autorità che lo nomina conferisce l'ufficio di cui al can. 564 del Codice di Diritto Canonico per attendere alla cura spirituale della gente del mare. Per quanto è possibile, è opportuno che egli sia incaricato stabilmente di siffatto ministero.
§ 2. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve distinguersi per integrità di vita, zelo, prudenza e conoscenza del mondo marittimo. Conviene che egli sia fornito di una buona conoscenza delle lingue e goda di buona salute.
 
§ 3. Perché il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo riesca sotto ogni aspetto idoneo a svolgere convenientemente il singolare suo ministero, bisogna che egli sia opportunamente istruito ed accuratamente preparato prima che gli venga affidata questa peculiare opera pastorale.
 
§ 4. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare, tra i marittimi locali o di passaggio, coloro che dimostrino di avere qualità di leader, e li aiuterà ad approfondire la loro fede cristiana, il loro impegno verso Cristo, e la loro attitudine a creare e a guidare una comunità cristiana di bordo.
 
§ 5. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare quei marittimi con una particolare devozione per il Santissimo Sacramento e prepararli perché possano essere incaricati dall'autorità competente ministri straordinari dell'eucaristia ed essere capaci di esercitare degnamente tale ministero soprattutto a bordo delle loro navi.
 
§ 6. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo presta assistenza spirituale nei centri “Stella Maris" e in altri centri che accolgono i marittimi.
 
V.§ 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, in forza dell'ufficio, può compiere tra la gente del mare tutti gli atti che sono propri della cura d'anime ad eccezione della materia matrimoniale.
 
§ 2. Le facoltà del cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo sono cumulative con quelle del parroco del territorio in cui appunto sono esercitate. Per tale ragione, il cappellano deve svolgere il suo pastorale ministero mantenendosi in fraterno collegamento con il parroco del territorio e scambiando i suoi consigli con lui.
 
§ 3. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve compilare accuratamente i libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti. Alla fine dell'anno egli dovrà inviare una relazione delle cose compiute al direttore nazionale, di cui all'art. IX, § 2, unitamente a una copia autentica dei libri, a meno che gli atti siano stati registrati nei libri della parrocchia del porto.
 
VI. Tutti i cappellani dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, in forza del loro ufficio, hanno le seguenti facoltà speciali:
a) celebrare la messa due volte, se c'è una giusta causa, nei giorni feriali, e tre volte, qualora sia richiesto da una vera necessità pastorale, nelle domeniche e nei giorni festivi;
b) celebrare abitualmente la messa fuori del luogo sacro se c'è giusta causa e osservando quanto stabilito dal can. 932 del Codice di Diritto Canonico;
c) il giorno del giovedì santo - memoria della Cena del Signore - celebrare nelle ore serali, se ciò è richiesto da esigenze pastorali, una seconda messa nelle chiese e negli oratori, e, in caso di vera necessità e soltanto per i fedeli che non possono partecipare alla messa vespertina, anche nelle ore del mattino. […]
 
VIII. § 1. La medesima autorità competente per nominare i cappellani può affidare a un diacono, o a una persona laica o religiosa il compito di collaboratore dell'Opera dell’Apostolato marittimo. Detto collaboratore aiuta il cappellano e, a norma del diritto, lo supplisce nelle funzioni in cui non si richiede il sacerdozio, ministeriale.
§ 2. I collaboratori dell'Opera dell’Apostolato Marittimo devono distinguersi per integrità di vita, prudenza e conoscenza della fede. Conviene che essi siano opportunamente istruiti ed accuratamente preparati prima che venga loro affidato questo compito[1].
 


[1] Motu Proprio Stella Maris