APOSTOLATO DEL MARE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Finalità

8 Febbraio 2018

Finalità


ART. 1 Costituzione

All’interno della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dell’art. 23, lettera s, dello statuto, è costituito l’Ufficio Nazionale per l’apostolato del mare.

 

ART. 2 Finalità

Nel contesto delle finalità della CEI, è compito dell’Ufficio:

§ 1. offrire alle Chiese particolari un contributo di studio, di proposta, di animazione e di coordinamento della cura pastorale specifica rivolta alla gente del mare;

§ 2. promuovere e sostenere la testimonianza di vita cristiana e di solidarietà dei Centri Stella Maris e delle diverse associazioni e aggregazioni di fedeli nel settore dell’apostolato del mare;

§ 3. sviluppare gli opportuni rapporti e la fattiva collaborazione con le realtà sociali, culturali e istituzionali del settore, al fine di promuovere il bene della gente del mare;

§ 4. supportare il Direttore nazionale dell’Opera dell’Apostolato Marittimo nell’adempimento dei suoi compiti.

 

ART. 3 Compiti del Direttore

§ 1. Il Direttore guida l’attività dell’Ufficio per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2.

§ 2. Il Direttore dell’Ufficio è anche Direttore Nazionale dell’Opera dell’Apostolato Marittimo.

Nella suddetta qualità, ai sensi del Titolo 4 Artt. XI e XII, § 2, n. 2) del Motu Proprio Stella Maris di Giovanni Paolo II, al Direttore competono principalmente i seguenti compiti:

1) mantenere rapporti con i vescovi delle diocesi italiane per tutto ciò che riguarda il bene spirituale dei marittimi;

2) inviare al vescovo promotore, almeno una volta all’anno, la relazione circa lo stato d’anime e l’assistenza pastorale dei marittimi in Italia;

3) promuovere la dovuta preparazione specifica di cui devono godere i cappellani;

4) guidare i cappellani dell’Opera dell’Apostolato Marittimo, salvo il diritto dell’ordinario del luogo;

5) procurare che i cappellani adempiano con diligenza i propri doveri ed osservino le prescrizioni della Santa Sede e dell’ordinario del luogo;

6) convocare, con il consenso del vescovo promotore e secondo le circostanze del tempo, convegni ed esercizi spirituali per i cappellani e altri fedeli che cooperano con l’Opera dell’Apostolato Marittimo in Italia;

7) incoraggiare e sviluppare con particolare sollecitudine l’apostolato dei laici, favorendone l’attiva partecipazione, tenuto conto della diversità delle loro attitudini;

8) stabilire e mantenere regolari rapporti con le associazioni e con le istituzioni assistenziali sia cattoliche che acattoliche e con le organizzazioni non governative (ONG), le quali tendono anche a raggiungere le finalità proprie dell’Opera dell’Apostolato Marittimo;

9) visitare di frequente le sedi dove si svolgono le attività dell’Opera dell’Apostolato Marittimo;

10) rimettere alla curia vescovile competente una copia autentica dei libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti, redatta da lui stesso o dai cappellani;

11) informare quanto prima il parroco del domicilio delle persone interessate circa i dati che devono essere trascritti nei libri parrocchiali;

12) stabilire relazioni con l’Opera dell’Apostolato Marittimo dei Paesi vicini e rappresentare l’Italia a livello regionale o continentale;

13) mantenere regolari contatti con il coordinatore regionale di cui all’art. XIII, § 1, n. 6) del Motu Proprio Stella Maris;

14) esprimere l’intesa sulla nomina, da parte dei vescovi diocesani, dei cappellani dell’Opera dell’Apostolato Marittimo ai sensi dell’art. XII § 2 n. 2) del Motu Proprio Stella Maris.

 

ART. 4 Struttura

La struttura dell’Ufficio prevede:

a) un direttore, eventualmente coadiuvato da un aiutante di studio;

b) uno o più addetti di segreteria.

 

ART. 5 Rapporti

L’Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello statuto e art. 95, comma quarto, del regolamento), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del regolamento).

Opera in stretto contatto con il Vescovo promotore dell’Opera dell’Apostolato Marittimo, nei termini indicati dal Motu Proprio Stella Maris e dal presente regolamento.

Dà il suo apporto ai lavori dell’Assemblea Generale (cfr art 21 del regolamento).

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell’elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del regolamento). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Il direttore dell’Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 62 del regolamento) e della Presidenza (cfr art. 80 del regolamento), per riferire su un particolare argomento all’ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.

 

ART. 6 Commissioni ed esperti

L’Ufficio può avvalersi, per l’elaborazione di particolari tematiche, dell’apposto di specifiche commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore, sentito il Segretario Generale della CEI. I membri durano in carica il tempo necessario all’espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.

Può altresì avvalersi di esperti, scelti dal direttore, sentito il Segretario Generale della CEI.